Studio Medico Dott. Alfonso Cocco

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piano terapeutico

Informazioni > La ricetta medica

La prescrizione di alcuni farmaci ad alto costo per malati cronici richiede la redazione di un Piano Terapeutico
da parte dei medici specialisti. Questo piano terapeutico autorizza i medici di famiglia a rilasciare agli assistiti
le ricette per ritirare in farmacia i medicinali idonei ad effettuare le cure a domicilio con onere a carico del SSN.

Il Piano terapeutico è:


1) un documento redatto (in 3 copie) da medico specialista autorizzato
(ospedaliero, ambulatoriale asl)

2) di queste copie:
la prima rimane alla struttura cui fa capo il medico specialista che propone il piano terapeutico,
la seconda va inviata ( dallo specialista o dalla sua struttura di appartenenza ) al Servizio
Farmaceutico della ASL di competenza del paziente,
la terza va inviata, per il tramite del paziente, al medico curante.

3) ha validità limitata nel tempo (3 - 6 - 12 mesi) e, se la terapia va continuata,
deve essere rinnovato ad ogni scadenza.

4) obbligatorio per la prescrizione di alcuni farmaci a carico del S.S.N

N.B. pervengono a volte piani terapeutici contenenti errori tipo:
mancanza della data di redazione del piano terapeutico, oppure di durata illimitata.
Le disposizioni di legge dicono che il piano terapeutico ha durata massima di 1 anno, e che deve essere rinnovato ad ogni scadenza a cura del paziente e del medico specialista proponente ( o di altro specialista autorizzato ). Controllate quindi se il vostro Piano Terapeutico contiene la data di redazione del documento. Se viene scritto che non ha scadenza sappiate che, se non cambiano le disposizioni, ciò non è vero.

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Normativa in Medicina a cura di Mauro Marin
Medico di medicina generale esperto di legislazione medica

Un problema aperto: a rischio la continuità di cura per i malati cronici
Prescrizioni senza rinnovo del Piano terapeutico
La prescrizione di alcuni farmaci ad alto costo con nota AIFA per malati cronici richiede la redazione di un Piano Terapeutico da parte dei medici ospedalieri, da inviare all’ASL, al medico curante e all’assistito. Questo piano terapeutico autorizza i medici di famiglia a rilasciare agli assistiti le ricette per ritirare in farmacia i medicinali idonei ad effettuare le cure a domicilio con onere a carico del SSN.Può accadere tuttavia che i medici specialisti, aventi in cura nei servizi ospedalieri i pazienti ambulatoriali, dopo aver redatto un primo piano terapeutico (di solito di durata semestrale), omettano di rinnovarlo.
In questo caso il medico di famiglia potrebbe trovarsi davanti al prioritario dovere professionale di garantire comunque agli assistiti malati cronici la dovuta continuità di cura nei tempi utili rinnovando la prescrizione senza piano terapeutico, esponendosi così a contestazioni da parte di quelle ASL che antepongono gli adempimenti burocratici all’incontestabile necessità del farmaco per la malattia del paziente....omissis...Dunque per un disservizio creato ...omissis...dall’omissione del rinnovo dei piani terapeutici da parte degli specialisti, i medici di famiglia si trovano anche a dover giustificare le prescrizioni di farmaci a carico del SSN, col rischio di improprie richieste di rimborso del costo dei farmaci prescritti a causa dell’ostacolo burocratico dovuto a terzi, cioè l’omissione del rinnovo del piano terapeutico. ...omissis...L’art. 30, comma 1, dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) 2005 per la medicina generale afferma che non possono essere oggetto di contestazioni a carico del medico di famiglia le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi di altri operatori delle Aziende Sanitarie.In realtà, la prescrizione di farmaci idonea alle reali necessità degli assistiti del SSN e conforme alle note AIFA (ultima revisione in BIF n. 6\2006) è riconosciuta appropriata e non costituisce danno erariale da parte del medico, indipendentemente dal rinnovo formale del piano terapeutico, come affermato dalle sentenze n. 281 del 30.5.2006, n.1486 del 6.12.2005, n. 705 del 19.5.2005 della Corte dei Conti, sezione Liguria.
Inoltre le malattie che richiedono la necessità di questi farmaci ad alto costo sono direttamente verificabili d’ufficio ai sensi dell’art. 18 della legge 241\1990 da parte delle ASL che dispongono già nella propria documentazione agli atti delle attestazioni di rilascio agli aventi diritto dei codici di esenzione ticket per malattia specifica e di tutti i dati sanitari necessari ad una verifica interna sull’appropriatezza di prescrizione.
Il rischio attuale è che si spingano i medici, ventilando sanzioni economiche, ad anteporre i vincoli burocratici al diritto di cura dei cittadini in tempi utili, lasciando indebitamente i pazienti con pericolose interruzioni di cura, senza risolvere l’annosa questione sia di potenziare le farmacie distrettuali affinchè siano in grado di assistere ad un minore costo tutti i pazienti che lo richiedono e sia di garantire il rinnovo dei piani terapeutici da parte degli specialisti.Va rilevato che gli specialisti ospedalieri e convenzionati sono tenuti ad inviare copia del piano terapeutico alle ASL e agli assistiti....omissis...
La sentenza n. 73 del 2002 della Corte dei Conti sezione Liguria afferma infatti che se la ricetta manca di un requisito essenziale per essere posta a carico del SSN non è spedibile per il rimborso all’Asl con la conseguenza che è riconosciuta responsabilità contabile del farmacista e non del medico prescrittore erogare a carico del SSN farmaci le cui ricette sono prive di requisiti essenziali per la rimborsabilità, come è il Piano Terapeutico. Infatti, l’art. 4, comma 3, della Convenzione Nazionale Farmaceutica afferma che la prescrizione farmaceutica è spedibile dalla farmacia all’ASL per il rimborso solo quando contiene tutti gli elementi essenziali.



ultima modifica di questa pagina: ott 07

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