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Informazioni > i Certificati
A seguito delle numerose e reiterate richieste di certificazione di Buona Salute per la pratica di attività sportiva da parte delle scuole, al fine di migliorare la collaborazione fra l’istituzione scolastica ed il Medico di Medicina Generale si ritiene chiarire quanto segue:
L’educazione fisica è materia obbligatoria d’insegnamento e nessuna legge o regolamento o circolare ministeriale o del provveditorato prevede che si debba presentare una certificazione medica per svolgerla.
La vigilanza sanitaria sull’attività ginnico - sportiva degli alunni spetta al Medico Scolastico che, d’intesa con gli insegnanti di Educazione Fisica determinano anche l’idoneità dei soggetti in ordine alla possibilità di preparazione per le gare sportive (D:P:R: N° 1518/67 art. 53 – Regolamento dei Servizi di Medicina Scolastica).
L’Accordo Collettivo Nazionale prevede, per i Medici di Medicina Generale ed i Medici Specialisti Pediatri, il rilascio gratuito ai propri assistiti del certificato che abilita alla pratica dell’attività sportiva non agonistica, soltanto nel caso che trattasi di:
a) alunni che svolgono attività fisico-sportiva organizzata dagli organi scolastici e deliberata dal Consiglio d’Istituto nell’ambito dell’attività parascolastica;
b) alunni che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi successive a quelle d’istituto e precedenti quella Nazionale.
Il rilascio del certificato di Buona Salute ha valore medico legale a tutti gli effetti ed obbliga il medico ad una serie di accertamenti e di adempimenti burocratici. A titolo esplicativo si allega stralcio della legge regionale 09.07.1997:
Legge Regione Lazio 09/07/1997 MEDICINA DELLO SPORT E TUTELA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE.
Articolo 7 (tutela delle attività sportive non agonistiche)
La certificazione per l’espletamento delle attività sportive non agonistiche di cui all’art. 2. Comma 2, è rilasciata ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti e dell’art. 2 del d.m. sanità 28 febbraio 1983, dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta.
La certificazione può essere rilasciata, su richiesta dell’utente ed a spese dello stesso, anche dagli specialisti in medicina dello sport iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 16.
Il medico, in caso di motivato sospetto clinico, ha la facoltà di stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti integrativi.
La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata, in seguito a visita medica, e ad eventuali accertamenti giudicati utili dal medico, i quali devono essere annotati su apposite schede, conservate dal medico per almeno tre anni. La certificazione di cui al comma 1 ha valore medico legale a tutti gli effetti.
Come si evince da quanto sopra esposto il rilascio dei certificati di Buona Salute è a titolo gratuito
soltanto in caso di attività parascolastiche e per i Giochi della Gioventù, nei restanti casi è una prestazione libero-professionale a pagamento secondo il vigente tariffario professionale.
Ad evitare inutili aggravi economici per le famiglie, determinati da richieste burocratiche routinarie, si pregano le Direzioni scolastiche di far pervenire richiesta scritta di certificazione di Buona Salute specificandone il motivo che deve rientrare nei casi previsti e sovradescritti.
Infine chiunque richieda o imponga, ai fini dell’iscrizione, un certificato d’idoneità sportiva non agonistica per attività parascolastica, e lo utilizzi per svolgere invece l’educazione fisica, commette reato d’abuso d’ufficio ed è quindi perseguibile legalmente.
clicca qui per aprire il facsimile del modulo di richiesta certificato di buona salute da parte della scuola.
ultima modifica di questa pagina: nov 07
