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Informazioni > le Esenzioni



In assenza del diritto dell’ assistito alla esenzione alla partecipazione della spesa per invalidità, patologia cronica, malattia rara o altra condizione, il medico prescrittore deve barrare la casella apposita contrassegnata dalla lettera [N].

(In maniera specifica nella Regione Lazio) per quanto concerne l’ esenzione per reddito, l’ indicazione di tale esenzione, con riferimento alle categorie contraddistinte dai codici E01, EO2, E03, E04 indicate nella circolare 9072/05, viene effettuata direttamente dall’ assistito o, se impossibilitato a causa delle sue condizioni di salute, da un suo delegato, al momento dell’ erogazione della prestazione, mediante l’ annullamento della casella contrassegnata dalla lettera [R], con l’ obbligo della firma autografa nello spazio contiguo.



tratto dalla circolare esenzione patologia-reddito protocollo 105763 del 09-10-07
(pdf 102kb, si apre in altra finestra)




ultima modifica di questa pagina: 28/01/08

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