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Non è consentito ricorrere al ricettario regionale per prescrivere
e acquisire medicinali in forma vietata al pubblico da utilizzare
successivamente in strutture nosocomiali.
La normativa in vigore impone alle Aziende ospedaliere o sanitarie di fornire direttamente agli assistiti medicinali e dispositivi medici, quando siano utilizzati per trattamenti diagnostici o terapeutici da espletarsi in proprie strutture nosocomiali, day hospital compreso, o negli ambulatori ospedalieri, distrettuali o in altre strutture che l' Azienda gestisce in modo diretto. Anche le strutture convenzionate, che forniscono
prestazioni mediche remunerate secondo DRG prestabiliti, devono fornire direttamente gli eventuali farmaci necessari all'espletamento di tali interventi. Da tutto ciò deriva che non è consentito ricorrere al modulo regionale per prescrivere e acquisire medicinali o altro materiale sanitario presso le farmacie aperte al pubblico, da utilizzare successivamente in strutture nosocomiali o nelle altre strutture sopra citate di
un' Azienda sanitaria o con essa convenzionate ( è del tutto ovvio che la procedura non è praticabile nel caso di quei pazienti ricoverati in strutture private non convenzionate).
Pertanto quanto segnalato nel quesito è del tutto impraticabile e addirittura può configurare un illecito nella persona o struttura che attiva e permette tale procedura.
Infatti, si possono arrecare sensibili danni economici alla struttura pubblica in quanto, ad essa, i farmaci devono essere di norma ceduti con uno sconto minimo del 50% rispetto al prezzo praticato al pubblico. Inoltre, si sottopone il paziente ad onere indebito visto che, in caso di prelievo di farmaci in una farmacia del territorio, deve essere pagato un determinato ticket. L' illecito ovviamente è ancora maggiore se si
utilizzano farmaci prelevati da una farmacia aperta al pubblico per una prestazione medica, attuata in una struttura dell'Azienda ospedaliera o sanitaria o in struttura convenzionata, remunerata secondo un DRG che abbia conteggiato ed incluso anche il costo della farmacoterapia.
MINSAN - B.I.F. VI 5 – 7 / 1999
ultimo aggiornamento pagina: 21/06/10
