Studio Medico Dott. Alfonso Cocco

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è un atto medico

Informazioni > La ricetta medica

LA RICETTA MEDICA


La prescrizione medica è giuridicamente un atto complesso con rilevanza:

a) amministrativa (certificazione ed autorizzazione);

b) economica (documentazione della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale);

c) documentativa ( della responsabilità civile e penale del medico e del farmacista ).


è un documento la cui redazione prevede una serie di responsabilità


• Responsabilità professionale.
• Responsabilità disciplinare o deontologica
• Responsabilità convenzionale
• Responsabilità civile e penale




LA PRESCRIZIONE NEL S.S.N.


UTILIZZO DEI RICETTARI
L’impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal SSN è riservato ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali
(DM 11 luglio 1998)




LA PRESCRIZIONI NEL S.S.R.


IL RICETTARIO REGIONALE
Può essere utilizzato per:
• Prescrizioni farmaceutiche.
• Richiesta / proposta di prestazioni specialistiche.
• Richiesta / proposta di cure termali.
• Proposta di ricovero ospedaliero (ordinario e day hospital).
• Richiesta di trasporto in ambulanza.



PRESCRIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
(strutture pubbliche o private accreditate)


- Visita specialistica
- Indagini di laboratorio
- Indagini di diagnostica strumentale
- Prestazioni di medicina fisica e riabilitazione



COMPILAZIONE DELLA RICETTA



• La prescrizione ha validità di 30 giorni
• Una volta effettuata la prenotazione presso la struttura erogatrice la ricetta
non ha più scadenza
• Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni
• Nella stessa ricetta non possono essere prescritte prestazioni afferenti a
branche diverse
• La prescrizione deve rispettare il Nomenclatore-Tariffario regionale



Sono considerate semplici violazioni amministrative le irregolarità formali
commesse nella compilazione delle ricette
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Si riportano le irregolarità più frequenti registrate nella ricettazione:
a) la ricetta è redatta con mezzo non indelebile;
b) la ricetta manca del timbro del medico;
c) le correzioni sulla ricetta non sono controfirmate dal medico;
d) biffature multiple o non sufficientemente evidenziate;


VISITA SPECIALISTICA

Ha scopo di consulenza diagnostica o terapeutica e deve essere sempre correlata alla diagnosi o al quesito diagnostico
In ogni ricetta si può prescrivere una sola visita specialistica
La stessa ricetta può contenere la visita specialistica e prestazioni afferenti alla
medesima branca inerenti il quesito diagnostico

è possibile l’ Accesso diretto dell’assistito ( cioè senza ricetta ) per:
- Odontoiatria
- Ostetricia e ginecologia
- Pediatria
- Psichiatria
- Oculistica (per le prestazioni optometriche)
- Attività dei servizi di prevenzione e consultoriali


INDAGINI DI LABORATORIO

- Accertamenti di natura chimica e microbiologica
- Vengono prescritte rispettando le definizioni del Nomenclatore-tariffario
regionale
- Validità della prescrizione trenta giorni
- Possibilità di prescrivere nella stessa ricetta esami da eseguirsi in giorni
diversi purché eseguiti entro trenta giorni dalla prescrizione e rispettando il
limite delle otto prestazioni



INDAGINI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE

• Si utilizzano a supporto della diagnosi o della terapia
• Lo specialista a cui viene richiesta la prestazione, qualora lo ritenga
opportuno, ha facoltà di rifiutare la stessa o di farla precedere da ulteriori
accertamenti
• La richiesta di ulteriori accertamenti o di controlli successivi,da eseguirsi
entro trenta giorni, deve avvenire su ricettario regionale ad opera dello
specialista a cui viene richiesta la prestazione

PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

• Vengono disciplinate autonomamente dalle singole Regioni
• La concedibilità da parte del SSR è legata a specifiche indicazioni cliniche
• La prescrizione viene effettuata dal curante o dal fisiatra a cui è indirizzato il
paziente
• La struttura erogatrice è tenuta alla predisposizione di una cartella
riabilitativa (obiettivo terapeutico – numero di sedute o cicli)


INDICAZIONI CLINICHE

• Artropatie infiammatorie e degenerative con limitazione funzionale motoria o
in fase di acuzie flogistica
• Esiti di intervento sull’apparato locomotorio eseguiti in artroscopia o a cielo
aperto (inclusa protesi articolare)
• Poli e mononeuropatie periferiche e centrali (compreso gli esiti di intervento
neurochirurgico)
• Esiti di fratture – lussazioni – traumi articolari distorsivi (comprese miopatie)
• Patologia infiammatoria acuta e degenerativa riacutizzata della colonna
vertebrale con limitazione dell’attività quotidiana e/o lavorativa
• Tendinopatie acute con limitazione funzionale


MODALITA’ PRESCRITTIVE


Ciascuna ricetta può contenere :

• Dieci sedute per ciclo
• Al massimo tre cicli
• Al massimo tre distretti dell’apparato locomotore
• Diagnosi (obbligator
ia)

SPECIFICHE PATOLOGIE DM 20 Ottobre 1998
Ogni ricetta:

• Dieci sedute
• Sei cicli
• Fase acuta o immediatamente post-acuta delle disabilità conseguenti a
patologie neurologiche di origine traumatica,
vascolare o iatrogena

• Fase acuta delle disabilità temporanee, secondarie a patologie traumatiche od ortopediche a carico della spalla,
dell’anca, del ginocchio e del femore, del rachide e del bacino
• Disabilità correlate ad esiti di ustioni gravi
• Fase post-acuta delle disabilità secondarie ad interventi chirurgici di mastectomia con linfoadenectomia ascellare e ad
interventi a carico dei visceri endotoracici
• Fase post-acuta o di riacutizzazione delle disabilità secondarie o gravi patologie osteoarticolari


PRESTAZIONI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

NELLE PRESCRIZIONI È POSSIBILE INDICARE IL SOLO NUMERO DI CODICE



RICOVERO OSPEDALIERO


• Esami pre e post ricovero (entro 30 giorni) compresi nel DRG ( cioè nel ricovero )
• Visite pre e post ricovero (entro 30 giorni) compresi nel DRG
• Medicazioni, rimozione punti post ricovero compresi nel DRG

DAY HOSPITAL
Viene attivato dal medico del Reparto Ospedaliero
• Le prescrizioni inerenti sono a carico del medico ospedaliero
• La prescrizione ad opera del MMG e del PLS è impropria
• Il paziente non deve pagare alcun ticket per le prestazioni



PROPOSTA DI RICOVERO



La proposta di ricovero deve essere accompagnata dall’apposita scheda, così come previsto dal D.L. 08-02-
1988, n. 27, convertito nella Legge 109/88. È bene specificare nella proposta di ricovero che si allega
la scheda. La scheda non si allega se trattasi di ricovero successivo al primo nello stesso ospedale.
In caso di ricovero di urgenza la scheda deve essere trasmessa all’ospedale entro tre giorni dal ricovero, su
iniziativa del medico o su richiesta dell’ospedale. È opportuno trasmettere la scheda in busta chiusa, a
tutela del segreto professionale e della privacy del paziente.

La richiesta di prestazioni correlate al ricovero programmato sia in regime di ricovero ordinario
che di Day Hospital non deve essere effettuata dal medico curante;
la prescrizione e gli accertamenti devono essere effettuati presso la struttura di ricovero, su richiesta del competente medico del reparto interessato.
Per tali accertamenti nulla è dovuto da parte dell’assistito (art. 1, comma 18, Legge 662/96).


PROPOSTA DI RICOVERO


Nella Regione Lazio va ricompresa nel D.R.G. del ricovero, senza la partecipazione alla
spesa a carico del ricoverato, anche l’attività ambulatoriale di post-ricovero, diagnostica e
terapeutica, erogata dall’ospedale in forma ambulatoriale, in conformità a quanto
indicato nella lettera di dimissione – (D.G.R. 3 novembre 1998, n. 5836).




ultima modifica di questa pagina: ott 07

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