Studio Medico Dott. Alfonso Cocco

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corretto utilizzo del ricettario

Informazioni > La ricetta medica

ricettario anche agli specialisti



Anche i professionisti dipendenti di strutture ospedaliere debbono utilizzare per le prescrizioni di farmaci, visite specialistiche e/o esami diagnostici, il previsto ricettario, evitando in questo modo, all’utente di doversi recare dal medico di base. Risulta infatti evidente come un comportamento sensibile alle necessità del cittadino faciliti, al medesimo l’accesso alle strutture sanitarie. Infatti la minimizzazione dei costi indiretti per l’accesso ai servizi rientra nel miglioramento della qualità dell’assistenza, che si estrinseca anche attraverso la razionalizzazione dei percorsi. Nell’ambito di quanto sopra rientra anche l’integrazione tra territorio ed ospedale che trova la sua più ampia espressione nella continuità assistenziale. Infine il ricettario regionale è un documento fondamentale per la rilevazione dei dati ed informazioni utili ad un efficiente ed efficace flusso informativo; inoltre il corretto uso di detto documento consente di monitorare costantemente l’andamento della spesa sanitaria anche attraverso l’individuazione di tutti i prescrittori coinvolti.

tratto dalla Circolare REGIONE LAZIO prot. n.ro 47639 del 13-05-03
(pdf 12 kb, si apre in nuova finestra)




ancora:




OBBLIGO DI RICETTAZIONE DEGLI SPECIALISTI SU RICETTARIO SSN:
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992 N. 502
(S. O. alla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1994 n. 4)

Art. 15-decies ( Obbligo di appropriatezza )1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio Sanitario Nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medicispecialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonché le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previstedai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e prevedono conseguenze in caso di infrazione.3. Le attività delle aziende unità sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.



ultima modifica di questa pagina: ott 07

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