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Informazioni > i Certificati
Certificati di malattia: Decalogo per i cittadini sulle nuove modalità di certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, previste dalla Legge Brunetta.
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I certificati possono essere rilasciati solo all’interessato e dopo visita medica.
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I certificati vanno trasmessi solo per via telematica dal Medico (non sono più ammessi certificati cartacei, salvo quelli delle strutture ospedaliere o altri che non siano dotate di strumento informatico).
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Il certificato è rilasciato dal Medico curante inteso come colui che accerta attraverso la visita medica lo stato di malattia.
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I medici interessati sono tutti i medici del S.S.N. (MMG, PLS, Ospedalieri, Universitari, Specialisti ambulatoriali, Medici Pronto Soccorso, Guardia Medica) ma anche i medici liberi professionisti, in quest’ultimo caso per i dipendenti pubblici sono previsti dei vincoli e cioe’ la malattia non deve essere superiore ai dieci giorni e non deve superare i due eventi nell’anno solare, in caso di malattia oltre questi tempi l’assenza deve essere certificata da Medici del SSN. I lavoratori in tal caso recapiteranno i certificati all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti. (Circolare 2/2010)
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I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti, privati e pubblici, salvo i Magistrati, i Militari e le Forze dell’ordine, etc. a cui va rilasciato il certificato cartaceo con diagnosi, timbro e firma.
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Il certificato va rilasciato solo in seguito a visita medica e va trasmesso entro 24 ore dalla visita stessa. La Legge dispone che e’ un illecito penale per il Medico, ma anche per il cittadino, certificare in assenza di visita. Non sono inoltre certificabili ai fini della malattia le assenze per accertamenti diagnostici.
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La certificazione rilasciata, anche su modulario non regolamentare*, da medici diversi dai convenzionati, compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, è valida ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia e deve essere trasmessa dal lavoratore secondo le modalita’ tradizionali.
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Per evitare decurtazioni sulla remunerazione e’ bene che il cittadino richieda sempre il certificato al Medico che per primo diagnostica la malattia; in modo particolare se la malattia incorre dl sabato, prefestivi e festivi, il cittadino deve rivolgersi alle strutture sanitarie ospedaliere o della Guardia Medica. I medici citati non possono rifiutare la certificazione.
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Il medico consegna al lavoratore il certificato con diverse modalita’: stampa del certificato, invio email o consegna del numero di protocollo. In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.
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La non osservanza della Legge prevede sanzioni severe per Cittadini e Medici.
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* La certificazione per la concessione dell'indennità economica di malattia in favore dei lavoratori dipendenti, di cui alla legge 33/80, può essere rilasciata anche su modulari diversi da quello standard e da medici diversi da quello di libera scelta, che hanno prestato assistenza per motivi di urgenza o per specifiche esigenze connesse con la patologia sofferte. In tale ottica sono da considerare validi anche i certificati rilasciati delle Strutture Ospedaliere (Pronto Soccorso, dimissione dai reparti di ricovero, prestazioni ambulatoriali ) o dai Servizi territoriali ivi compresi quelli dl libero accesso (Salute Mentale, Ostetricia ginecologia, ecc.), oltre naturalmente quelli dei liberi professionisti.
I requisiti sostanziali richiesti per la validità della certificazione, nel caso in cui essi
siano rilasciati su modulari diversi da quelli standard sono:
1. INTESTAZIONE (struttura o medico certificatore)
2. NOMINATIVO DEL LAVORATORE
3. DIAGNOSI
4. PROGNOSI ESPRESSA IN GIORNI, da intendersi sempre (salvo diversa puntualizzazione del medico
certificatore) come periodo dl incapacità al lavoro.
5. DATA
6. TIMBRO E FIRMA O COMUNQUE FIRMA LEGGIBILE DEL MEDICO CERTIFICATORE.
La circolare precisa inoltre:
1 Per i certificati rilasciati su modulari non regolamentari, al datore di lavoro può
essere inoltrata la fotocopie dell’originale (in tal caso sarà cura del lavoratore di
cancellare la diagnosi)
2 In caso di certificazione incompleta, ivi compresa una prognosi non definita, la
necessaria regolarizzazione della stessa deve essere operata, tramite l’interessato,
sempre dai medico redattore, in capo al quale va ricondotta la responsabilità dell’atto
certificatorio. Eventuali richieste o rinvii al medico di scelta per il
completamento o regolarizzazione o addirittura ricompilazione su modello
standard sono ingiustificati e, conseguentemente, dallo stesso non dovuti.
Circolare INPS n. 99 del 13 maggio 1996 : CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
Inviata dall ' INPS a tutti gli Enti, Associazioni ( imprenditori e lavoratori ) Ordini del Medici, per la massima ed urgente informazione e sensibilizzazione al cittadini ed ai medici tesa ad evitare situazioni di disagio e turbativa.
ultima modifica di questa pagina: 31/03/11
